Con buona pace ... di tante belle cose
Quand’ero un po’ più giovane, dopo essermi “sonoramente” lamentato per l’ennesima assenza del professore ordinario di diritto romano – assenza che si perpetuava tutti i venerdí pomeriggio – venni minacciato di sospensione per i miei “modi” «perché la forma supera la sostanza» (disse l’assistente che spero, nel frattempo, non sia diventato ordinario). Non so bene se ho fatto tesoro di quell’ennesimo “affronto”. Quantomeno nella vita privata. Certo è che bisogna ricordarlo, soprattutto nelle aule di tribunale. Lo dico per me, ovviamente. Per i signori S.G. e G.R. – invece – aver proposto un ricorso inammissibile «perché manifestamente infondato poiché lamenta la sussistenza di un errore di fatto in realtà non sussistente» è stato fatale. Avevano impugnato la sentenza della Corte di Appello di Lecce per vederla riformata, nel senso della declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti e per i quali erano stati condannati a due anni di reclusione ciascuno. Prescrizione intervenuta prima del deposito della sentenza stessa e prima della proposizione del ricorso per Cassazione. Tutto inutile. La Sesta sezione penale (sentenza 38489/2019 – udienza del 9.9.19 pubblicata il 17.9.19) ha ribadito che «la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che “l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.”». La prescrizione, appunto. Con buona pace del diritto, della giustizia, dei tre gradi di giudizio, della ragionevole durata del processo, del giusto processo … e via discorrendo.
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