Non è dato di sapere quale sia l’ipotesi di reato. In ogni caso, B.O. si trova in custodia cautelare in carcere da oltre un anno. Nel maggio 2018 impugna il rigetto dell’istanza «di sostituzione della misura cautelare carceraria con altra coercitiva di minore rigore, eventualmente con quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico». Il Tribunale del Riesame di Roma – nel giugno 2018 – respinge l’appello, omettendo di «spiegare le ragioni per le quali, in relazione alla pericolosità palesata dall’indagato, la misura custodiale domestica, presidiata dagli strumenti di controllo elettronico, non fosse adeguata a contenerne le spinte recidivanti». Contro tale decisione, il B.O. propone ricorso per Cassazione e nell’ottobre 2018 la prima sezione penale, annulla l’ordinanza del Tribunale del riesame. «Il Tribunale del Riesame, all’esito del giudizio rescissorio, ha respinto l’appello, ritenendo che, sebbene la misura degli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico potesse considerarsi in astratto idonea al soddisfacimento delle esigenze di contenimento cautelare, tuttavia la stessa non era in concreto concedibile posto che la dichiarazione di disponibilità ad ospitare il prevenuto depositata dalla sua convivente non era corredata da documentazione attestante l’effettiva esistenza del domicilio ed il titolo di possesso e che le dichiarazioni di disponibilità antecedentemente depositate dalla madre e della sorella del B.O. erano presenti solo agli atti del fascicolo informatico.». il B.O. ricorre nuovamente per Cassazione articolando un solo motivo, sul presupposto che «il Tribunale avrebbe eluso il dictum della Corte rescindente ed avrebbe omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni di disponibilità della madre e della sorella del prevenuto, presenti nel fascicolo informatico a far data dal novembre 2018». La corre dichiara inammissibile il ricorso e condanna il B.O. al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende poiché le «deduzioni che attingono l’omessa considerazione, in alternativa, delle dichiarazioni di disponibilità della madre e della sorella del Bevilacqua, depositate nel novembre 2018 sono aspecifiche, perché declinate senza indicare se fosse stato espressamente prospettato al giudice investito della decisione che le antecedenti dichiarazioni di disponibilità dovessero considerarsi ancora utili e, quindi, non superate dalla dichiarazione della convivente dell’appellante depositata all’udienza del 15 marzo 2099». Altro giro altro regalo! Al via, probabilmente, una nuova istanza. (sentenza 38123/2019)
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